Art. 12.
(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

          b) gli articoli 7, commi 1 e 2, 9, 9-bis, 10, 12 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

          c) gli articoli 5 e 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni;

          d) la legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 9, comma 2;

          e) la legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 4, 5, commi da 1 a 4, e 10;

          f) la legge 26 luglio 2002, n. 156.